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Discussioni tra condòmini durante l’assemblea, quando si rischia troppo

24 Giu 2026 | Assemblee condominiali

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Alzare la voce in assemblea può sembrare uno sfogo innocuo. Ma certe parole, dette nel momento sbagliato, davanti alle persone sbagliate, possono trascinare un condomino in tribunale. Diffamazione in assemblea condominiale, ingiuria, calunnia: reati che in molti ignorano esistano, finché non si trovano con una denuncia in mano. Capire dove finisce il diritto di critica e dove comincia il reato non è un dettaglio, è una questione concreta che riguarda chiunque viva in un condominio.

Cosa succede quando si offende qualcuno che non c’è

Il primo errore che si commette, spesso in buona fede, è parlare male di un condomino assente. Magari per chiarire una situazione, magari per sfogare una frustrazione che si trascina da mesi. Poco importa il motivo: se quella persona non è in sala e senti che stai offendendo la sua reputazione davanti ad altri, scatta la diffamazione, disciplinata dall’art. 595 del codice penale.

La norma è chiara: comunicare con più persone offendendo la reputazione di qualcuno che non può difendersi è un reato penale. La pena prevista arriva fino a un anno di reclusione oppure una multa fino a 1.032 euro. Se poi si aggiungono fatti specifici attribuiti alla persona, la situazione peggiora. Accusare qualcuno di qualcosa di preciso, anche se vero, può comunque configurare il reato se l’unico scopo è distruggerlo agli occhi degli altri. In quel caso la reclusione può arrivare a due anni, la multa a oltre 2.000 euro.

Un punto che sorprende molti: la responsabilità è sempre personale. Chi ha parlato risponde, chi era seduto ad ascoltare no. Ma i presenti possono diventare testimoni della denuncia.

Ingiuria e calunnia: due facce dello stesso problema

Se invece l’offesa è diretta a qualcuno presente in sala, il quadro cambia. Si parla di ingiuria, che dal 2016 non è più un reato penale ma un illecito civile. Le conseguenze rimangono pesanti: sanzioni da 100 a 8.000 euro, da affrontare davanti al tribunale civile. Non esattamente una passeggiata.

Un esempio arrivato dalla Corte d’Appello di Milano nel 2023 dà la misura della severità dei giudici: un condomino è stato condannato a pagare 5.000 euro per aver chiamato l’amministratore “emerito idiota” durante un’assemblea. Un momento di rabbia, cinque parole, una condanna.

Più grave ancora la calunnia, regolata dall’art. 368 c.p., che interviene quando si accusa deliberatamente qualcuno di un reato sapendo che è innocente. Il rischio qui è ben diverso: si parla di reclusione da due a sei anni. E chi viene calunniato può agire sia sul piano penale che su quello civile per ottenere il risarcimento.

Le chat di gruppo: un terreno scivoloso e sottovalutato

Molte delle discussioni condominiali più accese non avvengono più in assemblea. Avvengono su WhatsApp, su Telegram, in gruppi che raccolgono decine di condomini. Eppure le regole non cambiano: se si offende qualcuno che non partecipa alla chat, si commette diffamazione esattamente come se si fosse in sala riunioni.

Anzi, per certi versi è peggio. I messaggi restano scritti, sono documenti. Ogni parola è una prova pronta a essere usata in un eventuale procedimento. E c’è un ulteriore aspetto tecnico che la giurisprudenza ha chiarito: se la persona offesa legge i messaggi in un secondo momento, viene considerata “assente” nel momento della scrittura, quindi si ricade nella diffamazione anziché nell’ingiuria.

Va detto anche che gli amministratori non sono immuni da rischi. Divulgare i nomi dei condomini morosi sulla bacheca del palazzo, per esempio, può configurare sia la diffamazione che una violazione della normativa sulla privacy, con sanzioni amministrative che si sommano alle conseguenze penali.

Il diritto di critica non è illimitato

Spesso chi viene denunciato si difende invocando la libertà di espressione o il diritto di critica. Non è una difesa sempre valida. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26325 depositata nell’ottobre 2024, ha confermato la condanna di un condomino che aveva definito l’amministratore “manipolatore contabile, infedele e sistematico”. I giudici hanno stabilito che il diritto di critica è legittimo solo quando i toni sono pertinenti all’argomento discusso e restano nei limiti della moderazione.

Il confine, in pratica, è questo: si può contestare una scelta gestionale, non distruggere una persona. Dire che l’amministratore ha sbagliato a gestire un appalto è critica. Chiamarlo disonesto o incompetente davanti a tutti, senza prove, è un’altra storia.

Come difendersi se si subisce un’offesa in assemblea

Chi viene offeso ha tre mesi di tempo per sporgere querela, a partire dal momento in cui viene a conoscenza delle offese (art. 120 c.p.). La denuncia deve essere firmata personalmente dalla vittima, e può indicare i nomi dei condomini presenti come testimoni.

Il verbale dell’assemblea è un documento fondamentale. Se redatto correttamente e con dettaglio, diventa uno strumento utile in sede processuale. Anche le registrazioni audio, se acquisite nel rispetto delle normative vigenti, possono essere ammesse come prova. Le testimonianze dei presenti completano il quadro.

Sul fronte preventivo, invece, l’amministratore ha un ruolo chiave. Un passaggio di informazioni costante, trasparente e tempestivo riduce le incomprensioni che spesso sono il vero carburante delle liti. Spiegare il perché di ogni scelta, facilitare il dialogo tra i condomini anche al di fuori dell’assemblea, gestire le emozioni senza lasciarle degenerare: sono strumenti concreti, non soluzioni astratte.

Perché la maggior parte dei conflitti condominiali non nasce dall’odio. Nasce dalla mancanza di comunicazione, da malintesi che si stratificano nel tempo, da frustrazioni che trovano sfogo nel momento sbagliato. Conoscere i rischi legali è il primo passo per evitarli. Il secondo è costruire relazioni condominiali meno tossiche, e quella è una responsabilità condivisa.

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