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Rendiconto condominiale: il bilancio deve essere redatto sia per cassa che per competenza

15 Lug 2026 | Cassazione

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Il rendiconto condominiale deve essere redatto sia per cassa che per competenza. È questo il principio ribadito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 5527 del 10 aprile 2026, intervenendo in una controversia nata dall’impugnazione di una delibera assembleare che aveva approvato il bilancio consuntivo del condominio.

La decisione assume particolare rilevanza perché torna ad affrontare uno dei temi più discussi nella gestione condominiale: il criterio contabile da adottare nella predisposizione del rendiconto annuale. Secondo il giudice capitolino, non è sufficiente limitarsi a registrare entrate e uscite effettivamente avvenute nel corso dell’anno, ma occorre rappresentare in modo completo anche la situazione patrimoniale del condominio, comprese le somme ancora da incassare e i debiti non ancora saldati.

La contestazione di una condomina sul bilancio approvato

La vicenda prende avvio dal ricorso di una condomina che contestava la validità della delibera assembleare con cui era stato approvato il rendiconto, sostenendo che fosse stato utilizzato un criterio contabile non corretto.

Nel documento contabile l’amministratore aveva infatti specificato di aver adottato un criterio definito “misto”, caratterizzato dalla registrazione dei pagamenti dei condomini secondo il principio di cassa e dalla contabilizzazione delle spese condominiali secondo il principio di competenza.

Secondo la ricorrente il rendiconto avrebbe dovuto essere redatto esclusivamente secondo il criterio di cassa. Una tesi che il Tribunale di Roma non ha condiviso, richiamando anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione.

Cosa deve contenere il rendiconto condominiale

Nella sentenza viene ricordato come la normativa condominiale non si limiti a richiedere una semplice registrazione dei movimenti finanziari. Il rendiconto annuale, infatti, è composto da più documenti che devono consentire ai condomini di comprendere in maniera chiara e trasparente l’andamento della gestione.

Da una parte vi è il registro di contabilità, che fotografa tutte le entrate e le uscite effettivamente avvenute nel corso dell’esercizio e permette di verificare quali quote siano state versate e quali spese siano state sostenute.

Accanto a questo documento, però, deve essere presente anche una rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, nella quale trovano spazio i crediti verso i condomini morosi, i debiti nei confronti dei fornitori e gli impegni economici già assunti ma non ancora pagati.

Si tratta di informazioni che non emergerebbero da una contabilità esclusivamente per cassa e che risultano invece fondamentali per comprendere la reale situazione economica dell’edificio.

Il rendiconto condominiale deve essere redatto sia per cassa che per competenza

È proprio su questo punto che si concentra il passaggio più significativo della sentenza. Secondo il Tribunale di Roma, il rendiconto condominiale deve essere redatto sia per cassa che per competenza, perché solo in questo modo è possibile fornire una rappresentazione completa della gestione.

Il criterio della competenza consente infatti di evidenziare non soltanto le spese già pagate, ma anche quelle maturate durante l’esercizio e non ancora saldate, così come le quote deliberate dall’assemblea che, pur essendo dovute dai condomini, non sono state ancora incassate.

In altre parole, il bilancio deve permettere ai proprietari di conoscere non solo quanto denaro sia entrato o uscito dalle casse condominiali, ma anche quali obbligazioni economiche gravino sul condominio e quali somme debbano ancora essere recuperate.

Limitarsi al solo criterio di cassa significherebbe offrire una fotografia incompleta della situazione contabile, con il rischio di nascondere passività o crediti che potrebbero incidere in modo significativo sugli equilibri economici della gestione.

Più trasparenza per condomini e amministratori

L’orientamento espresso dal Tribunale di Roma si inserisce in una linea interpretativa che negli ultimi anni punta a rafforzare la trasparenza della gestione condominiale.

La presenza di un quadro patrimoniale aggiornato permette infatti ai condomini di verificare immediatamente l’esistenza di morosità, di debiti verso fornitori o di spese già deliberate ma non ancora pagate, elementi che possono incidere sulle future richieste contributive e sulla stabilità finanziaria del condominio.

Per gli amministratori, invece, la sentenza rappresenta un’ulteriore conferma della necessità di predisporre documenti contabili completi e dettagliati, evitando rendiconti che si limitino alla semplice registrazione degli incassi e dei pagamenti.

La corretta applicazione del criterio misto non costituisce quindi una scelta discrezionale dell’amministratore, ma una conseguenza diretta della struttura stessa del rendiconto prevista dalla normativa vigente.

Il rendiconto condominiale deve essere redatto sia per cassa che per competenza

La decisione del Tribunale di Roma conferma un principio ormai sempre più consolidato nella giurisprudenza: il rendiconto annuale deve offrire una rappresentazione fedele della situazione economica e patrimoniale del condominio.

Per questo motivo non basta indicare ciò che è stato pagato o incassato durante l’anno, ma occorre riportare anche i crediti ancora da riscuotere, i debiti esistenti e gli impegni di spesa maturati, consentendo ai condomini di avere una visione completa della gestione e di esprimere un voto consapevole in assemblea.

Una pronuncia che potrà avere effetti concreti nelle future impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci e che rappresenta un importante punto di riferimento sia per gli amministratori sia per i proprietari chiamati a valutare la correttezza della documentazione contabile presentata in assemblea.


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