Manutenzione terrazzo di proprietà esclusiva, chi paga le spese secondo il Codice Civile

La manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva è uno degli argomenti che genera il maggior numero di controversie nei condomìni. Molti proprietari ritengono infatti che, essendo il terrazzo di loro esclusiva proprietà, tutte le spese debbano essere sostenute personalmente. Al contrario, altri pensano che qualsiasi intervento debba essere pagato dal condominio.
La realtà è più complessa e dipende dalla funzione svolta dal terrazzo, dalla sua collocazione e soprattutto dalle disposizioni previste dal Codice Civile.
Quando un terrazzo funge anche da copertura dell’edificio o di alcune unità immobiliari sottostanti, entra infatti in gioco l’art. 1126 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese tra il proprietario del terrazzo e gli altri condomini.
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Conoscere la normativa è fondamentale per evitare contestazioni, errori nella ripartizione delle spese e lunghe controversie giudiziarie.
Quando un terrazzo è di proprietà esclusiva
Un terrazzo di proprietà esclusiva appartiene a un solo condomino, il quale ne ha il diritto di utilizzo esclusivo e può accedervi liberamente. Ciò non significa, però, che tutte le opere di manutenzione siano sempre a suo esclusivo carico.
Occorre infatti distinguere tra la proprietà del bene e la funzione che esso svolge all’interno dell’edificio.
Molti terrazzi, pur appartenendo a un singolo proprietario, costituiscono anche la copertura degli appartamenti sottostanti. In questi casi il terrazzo non svolge soltanto una funzione privata, ma protegge anche altre unità immobiliari dalle infiltrazioni d’acqua e dagli agenti atmosferici.
È proprio questa duplice funzione che giustifica una diversa ripartizione delle spese prevista dalla legge.
Terrazzo e lastrico solare: quali sono le differenze?
Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere il terrazzo con il lastrico solare.
Dal punto di vista pratico le due strutture possono essere molto simili, ma dal punto di vista giuridico la loro funzione assume un’importanza fondamentale.
Il terrazzo
Il terrazzo è generalmente uno spazio esterno collegato a un appartamento e destinato principalmente all’utilizzo del proprietario. In molti casi, tuttavia, esso costituisce anche la copertura di locali sottostanti e svolge quindi una funzione di protezione dell’edificio.
Il lastrico solare
Il lastrico solare, invece, è la superficie che costituisce la copertura dell’edificio. Può essere di proprietà comune oppure di proprietà o uso esclusivo di un singolo condomino. Quando il lastrico è destinato all’uso esclusivo ma continua a svolgere la funzione di copertura del fabbricato, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 1126 del Codice Civile.
Per questo motivo, nella pratica, le regole applicabili al terrazzo di proprietà esclusiva che copre altri appartamenti sono spesso le stesse previste per il lastrico solare ad uso esclusivo.
Chi paga la manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva?
La risposta dipende dalla tipologia dell’intervento da eseguire. Se il terrazzo serve esclusivamente il proprietario e non svolge alcuna funzione di copertura di altre unità immobiliari, le spese rimangono normalmente a suo carico.
Diversa è invece la situazione quando il terrazzo costituisce anche la copertura dell’edificio o di alcuni appartamenti.
In questo caso il legislatore ha previsto una specifica disciplina per ripartire le spese in modo equo tra chi utilizza direttamente il terrazzo e chi beneficia della sua funzione di copertura.
Non conta quindi soltanto chi utilizza il terrazzo, ma anche chi trae vantaggio dalla sua funzione protettiva.
Terrazzo di proprietà esclusiva: esempio pratico di ripartizione delle spese
Per capire come funziona la manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva, immaginiamo un intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione dal costo complessivo di 15.000 euro.
Poiché il terrazzo costituisce anche la copertura degli appartamenti sottostanti, si applica l’art. 1126 c.c..
Il proprietario del terrazzo sostiene un terzo della spesa, pari a 5.000 euro.
I restanti 10.000 euro vengono invece ripartiti tra i condomini le cui unità immobiliari sono coperte dal terrazzo, in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà.
Se il proprietario del terrazzo possiede anche uno degli appartamenti sottostanti, oltre al terzo previsto dall’art. 1126 c.c. parteciperà anche alla ripartizione dei due terzi, come qualsiasi altro condomino interessato.
Questo esempio dimostra come la legge tenga conto sia dell’utilizzo esclusivo del terrazzo, sia della sua funzione di copertura a beneficio delle unità immobiliari sottostanti.
Cosa prevede l’art. 1126 del Codice Civile
L’art. 1126 c.c. disciplina la manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo e viene applicato anche ai terrazzi che svolgono la stessa funzione.
La norma stabilisce che le spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione devono essere ripartite secondo un criterio preciso.
Il proprietario o l’utilizzatore esclusivo del terrazzo sostiene un terzo della spesa, mentre i restanti due terzi vengono ripartiti tra tutti i condomini le cui unità immobiliari sono coperte dal terrazzo, in proporzione ai rispettivi millesimi.
Questa regola si basa sul principio secondo cui il proprietario trae un vantaggio esclusivo dall’utilizzo del terrazzo, mentre gli altri condomini beneficiano della funzione di copertura dell’edificio.
Perché la ripartizione non è sempre al 50%
Molti condomini ritengono erroneamente che le spese debbano essere divise a metà tra proprietario e condominio. In realtà il Codice Civile non prevede una divisione del 50%.
La legge ha scelto un criterio diverso proprio perché il terrazzo svolge una duplice funzione. Da una parte rappresenta uno spazio utilizzato esclusivamente dal proprietario; dall’altra protegge gli appartamenti sottostanti dalle infiltrazioni e dagli agenti atmosferici.
Per questo motivo il legislatore ha ritenuto più equo attribuire un terzo delle spese al proprietario e due terzi ai condomini che beneficiano della copertura.
Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria
Anche la distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria riveste un ruolo importante.
Gli interventi di ordinaria manutenzione riguardano normalmente le opere necessarie per mantenere il terrazzo in buono stato di conservazione e possono comprendere, ad esempio, la pulizia degli scarichi, la rimozione di foglie e detriti oppure piccoli interventi sulle pavimentazioni.
Quando invece si rende necessario rifare completamente l’impermeabilizzazione, sostituire il massetto o ricostruire la pavimentazione, si parla generalmente di manutenzione straordinaria, con conseguente applicazione delle regole previste dall’art. 1126 c.c., qualora il terrazzo svolga funzione di copertura.
Chi paga in caso di infiltrazioni dal terrazzo?
Le infiltrazioni provenienti da un terrazzo di proprietà esclusiva rappresentano una delle principali cause di contenzioso tra condomini. Quando l’acqua provoca danni agli appartamenti sottostanti occorre innanzitutto individuare l’origine del problema.
Se il danno deriva dalla mancata manutenzione della pavimentazione o dell’impermeabilizzazione, la responsabilità può coinvolgere sia il proprietario del terrazzo sia il condominio, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza e dalle circostanze del caso concreto.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il terrazzo, quando svolge funzione di copertura, costituisce un elemento essenziale dell’edificio e che la responsabilità deve essere valutata tenendo conto sia degli obblighi di manutenzione del proprietario sia di quelli gravanti sul condominio.
Per questo motivo ogni situazione deve essere analizzata singolarmente, verificando le cause delle infiltrazioni e lo stato di conservazione della struttura.
Le più recenti sentenze della Cassazione
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha confermato più volte che la disciplina prevista dall’art. 1126 c.c. trova applicazione anche ai terrazzi a livello che svolgono funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti.
Secondo i giudici, ciò che conta non è tanto la denominazione attribuita al bene, quanto la funzione concretamente svolta. Se il terrazzo protegge l’edificio e impedisce infiltrazioni verso gli appartamenti inferiori, la ripartizione delle spese deve avvenire secondo i criteri previsti dalla legge, salvo che il titolo disponga diversamente.
La Cassazione ha inoltre ribadito che, nei casi di infiltrazioni, è fondamentale accertare con precisione le cause del danno prima di individuare i soggetti responsabili.
Gli errori più frequenti
Molte controversie nascono da convinzioni errate che continuano a circolare anche tra gli stessi condomini. Uno degli errori più comuni consiste nel pensare che il proprietario del terrazzo debba sempre pagare tutte le spese soltanto perché il bene appartiene esclusivamente a lui.
Al contrario, altri ritengono che ogni intervento debba essere sostenuto integralmente dal condominio. Entrambe queste interpretazioni sono spesso sbagliate.
La legge richiede infatti di valutare la funzione del terrazzo, la presenza di eventuali infiltrazioni, il tipo di intervento da eseguire e la disciplina prevista dal Codice Civile.
Per questo motivo è sempre consigliabile verificare la documentazione tecnica dell’edificio e, nei casi più complessi, richiedere una perizia prima di procedere con importanti lavori di manutenzione.
Domande frequenti
Chi paga la manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva?
Se il terrazzo copre anche altri appartamenti, le spese vengono generalmente ripartite secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c.. In caso contrario restano normalmente a carico del proprietario.
Chi paga il rifacimento dell’impermeabilizzazione?
Quando il terrazzo svolge funzione di copertura dell’edificio, l’impermeabilizzazione rientra normalmente tra gli interventi disciplinati dall’art. 1126 del Codice Civile.
Il proprietario del terrazzo paga sempre un terzo?
Nella disciplina ordinaria prevista dall’art. 1126 c.c., sì. Tuttavia occorre sempre verificare se il caso concreto presenti particolarità oppure se esista un titolo che disponga diversamente.
Le infiltrazioni sono sempre responsabilità del proprietario?
No. La responsabilità dipende dalla causa del danno e dagli obblighi di manutenzione gravanti sul proprietario e sul condominio. Ogni situazione deve essere valutata singolarmente.
Conclusioni
La manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva è disciplinata da regole precise che tengono conto sia del diritto di proprietà sia della funzione di copertura svolta dal terrazzo.
Conoscere quanto previsto dall’art. 1126 c.c. consente di evitare errori nella ripartizione delle spese, prevenire controversie tra condomini e affrontare correttamente gli interventi di manutenzione.
Quando il terrazzo protegge anche gli appartamenti sottostanti, la legge prevede infatti una disciplina specifica che mira a ripartire gli oneri in modo equilibrato tra chi utilizza il bene in via esclusiva e chi beneficia della sua funzione di copertura.
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