Il fondo cassa nel condominio è uno di quegli argomenti che torna ciclicamente in assemblea, spesso accompagnato da discussioni accese. Chi non vuole pagare, chi non capisce a cosa serva, chi non sa nemmeno che esista un obbligo di legge. Eppure, la norma è chiara, e ignorarla ha conseguenze concrete.
Partiamo da un dato di fatto: non si tratta di una scelta discrezionale dell’amministratore o di una prassi consolidata. L’art. 1135 del Codice Civile stabilisce esplicitamente che, quando l’assemblea approva lavori straordinari o innovazioni, deve costituire un fondo speciale di importo pari al costo degli interventi. Obbligatoriamente. La parola è scritta nella norma.
Il fondo cassa nel condominio: quando scatta l’obbligo
Attenzione alla gestione del fondo cassa condominiale: ci sono diversi errori da evitare! La distinzione fondamentale è quella tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la prima, nessun obbligo. Le spese ordinarie, come la pulizia dei pianerottoli o la manutenzione dell’impianto citofonico, vengono coperte con le rate mensili che i condomini versano regolarmente. Fine.
Il discorso cambia radicalmente quando si parla di interventi straordinari. Rifacimento del tetto, sostituzione degli impianti elettrici o idraulici, installazione di un ascensore: in questi casi l’obbligo di costituire il fondo scatta automaticamente con la delibera che approva i lavori. Non dopo, non in un secondo momento: contestualmente all’approvazione.
Lo stesso vale per le innovazioni, cioè quelle opere che introducono qualcosa di nuovo nell’edificio. Pannelli fotovoltaici, sistema di videosorveglianza, area fitness condominiale. Ogni volta che si aggiunge un servizio o una tecnologia che prima non c’era, il fondo è obbligatorio.
La ratio è abbastanza intuitiva: questi interventi comportano costi elevati e il rischio che qualcuno non paghi è concreto. Il fondo serve esattamente a questo, a garantire che i soldi ci siano prima che i lavori inizino, senza dipendere dalla puntualità di ogni singolo condomino.
Come si costituisce e quanto deve essere
Sul piano pratico, il fondo può essere costituito in due modi. Il primo è il versamento in unica soluzione: tutti i condomini pagano la propria quota al momento dell’approvazione dei lavori e il fondo viene alimentato tutto insieme. Il secondo, più frequente nei cantieri di una certa durata, è il versamento progressivo legato agli stati di avanzamento lavori (i cosiddetti SAL). In questo caso il fondo cresce man mano che i lavori procedono e i pagamenti verso l’impresa si avvicinano.
In entrambi i casi, l’importo del fondo deve corrispondere al costo previsto dell’intervento. Se la facciata costa 80.000 euro, il fondo deve essere di 80.000 euro. Non è possibile costituire un fondo parziale sperando di coprire il resto strada facendo.
La delibera che approva i lavori deve contenere anche l’istituzione del fondo. Non sono due decisioni separate: fanno parte dello stesso atto assembleare. Se manca il fondo, manca la validità della delibera.
Cosa succede se l’assemblea approva i lavori senza fondo
Qui la situazione si fa interessante, e non nel senso positivo del termine. La Cassazione ha ribadito più volte che una delibera assembleare che approva lavori straordinari senza contestualmente costituire il fondo è nulla. Non annullabile, nulla. La differenza non è marginale: una delibera annullabile va impugnata entro 30 giorni, una nulla può essere contestata in qualsiasi momento.
La sentenza n. 16953 del 2022 è esplicita: l’obbligo di costituire il fondo è una condizione di validità della delibera stessa. La n. 9388 del 2023 va nella stessa direzione, ribadendo che senza fondo i lavori non possono partire su basi legali solide.
Le conseguenze pratiche sono immediate: l’amministratore non può riscuotere le quote straordinarie, non può avviare i lavori, non può ottenere un decreto ingiuntivo contro i condomini che non pagano. I condomini, in sostanza, hanno tutto il diritto di non versare finché il fondo non viene regolarmente costituito.
Il caso dei lavori urgenti: una deroga possibile
C’è un’eccezione al meccanismo descritto, ed è quella dei lavori urgenti. Se un cornicione rischia di cadere o una tubatura si rompe improvvisamente, l’amministratore può intervenire anche senza attendere l’assemblea. In questi casi, se le casse condominiali hanno già i fondi necessari, non è obbligatorio istituire un fondo speciale.
Se invece i soldi non bastano, l’amministratore deve convocare l’assemblea il prima possibile per ottenere l’approvazione e regolarizzare la situazione. In ogni caso ha l’obbligo di informare i condomini alla prima riunione utile, riferendo sull’intervento effettuato e sui costi sostenuti. Non può gestire la cosa in silenzio.
Chi controlla e come si ripartisce tra i condomini
La quota che ciascun condomino versa nel fondo segue i millesimi di proprietà. Non esistono contributi fissi uguali per tutti: chi ha un appartamento più grande paga proporzionalmente di più. Questo vale salvo diversi accordi tra i condomini, che però devono essere approvati all’unanimità se modificano i criteri millesimali.
Le somme accantonate devono comparire chiaramente nel rendiconto annuale. La trasparenza contabile non è opzionale: i condomini hanno diritto di sapere quanti soldi ci sono nel fondo, come sono stati versati e come verranno utilizzati. Se qualcosa non torna, possono richiedere chiarimenti all’amministratore e, in caso di irregolarità, agire di conseguenza.
Un ultimo aspetto che vale la pena citare riguarda il caso in cui i lavori, pur approvati, non vengano poi effettivamente realizzati. In quella situazione i condomini hanno diritto alla restituzione delle somme versate. Il fondo non è un pozzo senza fondo a disposizione dell’amministratore: è denaro dei condomini, accantonato per uno scopo preciso, e se quello scopo non si realizza i soldi tornano ai legittimi proprietari.












