Amministrazione condomini

Attualità condominiale

Assemblee condominiali

Gestione dei condomini

Lavori e manutenzione

Normative e Codice Civile

Quando interviene il tribunale per nominare un amministratore

14 Mag 2026 | Amministrazione condomini

Condividi l'articolo!

Ci sono condomini che rimangono mesi, talvolta anni, senza una guida. Assemblee andate a vuoto, quorum mai raggiunti, discussioni infinite che non portano da nessuna parte. E intanto le bollette si accumulano, i lavori urgenti restano in sospeso, i conflitti si incancreniscono. In questi casi, la legge prevede uno strumento preciso: la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio. Un percorso meno conosciuto di quanto si creda, ma tutt’altro che raro.

Nomina giudiziale dell’amministratore: quando scatta l’obbligo

L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che i condomini con più di 8 unità devono obbligatoriamente avere un amministratore.

Non si tratta di un’opzione estrema riservata a situazioni limite. Succede più spesso di quanto si pensi, soprattutto nei condomini in cui i rapporti tra vicini sono deteriorati o dove manca semplicemente la volontà di trovare un accordo. La norma esiste proprio per evitare che il condominio rimanga paralizzato a tempo indeterminato.

Il ricorso, secondo la  Legge Condominiale, si deposita in carta semplice, non è necessariamente richiesta la presenza di un avvocato, e deve essere corredato da tutta la documentazione che dimostra l’inerzia assembleare: verbali delle riunioni andate deserte, verbali con votazioni non raggiunte, e quant’altro possa provare che l’assemblea ha fallito nel suo compito. Il Giudice non si muove sulla fiducia: serve la prova concreta che i meccanismi ordinari non hanno funzionato.

Come si svolge il procedimento

Depositato il ricorso, il giudice convoca l’udienza. A quel punto il ricorrente deve notificare l’atto agli altri condomini, che possono scegliere se intervenire oppure no.
Non è una causa nel senso classico del termine: il tribunale non deve stabilire chi ha ragione e chi torto, ma intervenire per colmare un’impasse nella gestione del condominio.

L’amministratore di condominio nominato dal tribunale viene scelto tra professionisti qualificati e in possesso dei requisiti previsti dalla legge: formazione adeguata, requisiti di onorabilità, assenza di condanne incompatibili con l’incarico. Una volta nominato, però, cambia poco rispetto a un amministratore “ordinario”: poteri, doveri e responsabilità restano gli stessi.

Fin qui, tutto abbastanza lineare. Le cose si complicano, però, quando si parla di compenso, durata del mandato e cosa succede se l’assemblea decide di revocarlo.

Quanto dura e quanto guadagna l’amministratore nominato dal giudice

La durata dell’incarico è, in teoria, di un anno. Ma nella pratica funziona diversamente: il mandato giudiziale dura finché il condominio non torna a essere in grado di deliberare autonomamente. Se l’assemblea si ricompatta e nomina un amministratore di propria scelta, il decreto del giudice decade automaticamente, senza bisogno di revoca formale. È come se la nomina giudiziale avesse natura provvisoria per definizione: nasce per colmare un vuoto, e finisce quando quel vuoto viene colmato.

Sul tema del compenso, la Cassazione ha chiarito le cose in modo abbastanza netto con una sentenza del 2021 (n. 11717). L’amministratore nominato dal tribunale non ha gli stessi diritti di quello eletto dall’assemblea. In particolare, non può invocare la tutela prevista per la revoca anticipata del mandato oneroso: se l’assemblea lo rimuove prima del termine annuale, non ha diritto a pretendere il compenso per il periodo restante.

Il compenso spetta, ovviamente, per il lavoro effettivamente svolto. Ma la sua determinazione non è automatica né semplice. In prima battuta, dovrebbe essere l’assemblea a deliberarlo; in mancanza di accordo, può intervenire il giudice sulla base delle tariffe professionali e degli usi. L’amministratore che accetta un incarico giudiziale farebbe bene a chiarire subito la questione economica, prima ancora di iniziare a operare, per evitare di trovarsi poi in un contenzioso.

Le spese del ricorso: chi le paga?

Questa è probabilmente la domanda più frequente tra chi sta valutando di percorrere questa strada. La risposta è, per certi versi, spiazzante: le paga chi le ha anticipate.

Il principio della soccombenza, quello per cui il perdente rimborsa le spese alla controparte, non si applica qui. Non c’è una causa, non c’è una parte che vince e una che perde. Dunque non c’è nemmeno un soggetto su cui far ricadere le spese processuali. Il condomino che ha presentato il ricorso si accolla i costi fissi (contributo unificato e marca da bollo, che insieme superano di poco i 125 euro), più gli eventuali onorari dell’avvocato se ha scelto di avvalersi di assistenza legale.

Se il ricorso è stato presentato da più condomini insieme, le spese si dividono in proporzione alle quote millesimali. La Cassazione si è pronunciata più volte in questo senso, confermando che la natura non contenziosa del procedimento esclude qualsiasi condanna alle spese nei confronti di altri soggetti.

Vale comunque la pena ricordare che il ricorso può essere presentato personalmente, senza necessità di un professionista legale. Per chi conosce le procedure o è disposto a documentarsi, i costi possono quindi restare contenuti.

Un istituto da usare con consapevolezza

La nomina giudiziale dell’amministratore è uno strumento utile, ma non è una soluzione magica. Risolve il problema immediato della gestione del condominio, ma non ricompone i rapporti tra i condomini, non elimina i conflitti pregressi, non garantisce che l’assemblea torni a funzionare normalmente. È, in sostanza, una misura d’emergenza: serve a togliere il condominio dall’impasse, non a trasformarlo in una comunità armoniosa.


Condividi l'articolo!