Installazione telecamere in condominio, quali regole rispettare

Negli ultimi anni le richieste che arrivano agli amministratori di condominio su questo tema sono aumentate in modo evidente. Furti nei garage, vandalismi sulle parti comuni, accessi sospetti. La risposta più immediata, quasi automatica, è sempre la stessa: installiamo le telecamere in condominio. Ma tra il volerle e poterle installare legalmente c’è una distanza che molti sottovalutano, spesso con conseguenze concrete.
Non si tratta di burocrazia fine a se stessa. Le regole esistono perché la videosorveglianza tocca due sensibilità diverse: da un lato la sicurezza collettiva, dall’altro la privacy di chi vive nell’edificio. Trovare il punto di equilibrio richiede attenzione, e chi sbaglia paga.
L’assemblea è il punto di partenza obbligatorio
Partiamo dalla base. Nessun amministratore, per quanto convinto dell’utilità dell’impianto, può decidere da solo di installare telecamere nelle aree comuni. Nemmeno un gruppo di condomini, per quanto numeroso, può farlo senza una delibera formale.
La legge è chiara su questo: serve una delibera assembleare approvata con la maggioranza dei condomini presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Il riferimento normativo è l’art. 1122-ter del Codice Civile, che disciplina espressamente l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
Una delibera approvata senza i numeri giusti è impugnabile. E un impianto installato senza delibera valida può essere rimosso, con tutti i costi che ne derivano. È uno degli errori più costosi che si commettono in ambito condominiale.
Cosa deve contenere la delibera (e perché una generica non basta)
Approvare “l’installazione delle telecamere” non è sufficiente. La delibera dovrebbe specificare dove vengono posizionate le telecamere, per quale finalità, chi ha accesso alle registrazioni e per quanto tempo vengono conservate le immagini.
Una delibera vaga lascia spazio a contestazioni successive. Se l’assemblea approva un impianto senza definirne i dettagli, qualsiasi condomino insoddisfatto avrà buoni argomenti per sollevare obiezioni. Meglio essere precisi fin dall’inizio.
Il GDPR entra in gioco: il condominio diventa titolare del trattamento
Questo è il passaggio che molti trascurano. Quando un condominio installa telecamere nelle parti comuni, le immagini riprese costituiscono dati personali perché consentono di identificare le persone. Scatta quindi l’applicazione del Regolamento UE 2016/679, il famoso GDPR.
In pratica questo significa che il condominio, attraverso il suo amministratore, deve nominare un responsabile della protezione dei dati, predisporre un’informativa adeguata e garantire che le immagini vengano trattate nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità. Non è una formalità: le sanzioni per chi ignora questi obblighi possono essere pesanti, sia sul piano amministrativo che civile.
Dove si possono installare le telecamere in condominio
Le aree consentite sono quelle comuni: portoni d’ingresso, androni, scale, cortili, parcheggi, aree di manovra. In questi spazi, con la delibera assembleare e il rispetto della normativa privacy, l’impianto è legittimo.
Ciò che non è mai consentito, neanche con una delibera formalmente corretta, è puntare le telecamere verso abitazioni private, verso la porta d’ingresso di un singolo appartamento o verso spazi di pertinenza esclusiva. In questi casi si supera il perimetro della tutela collettiva e si entra nella sfera dei diritti individuali. Un impianto così configurato può essere rimosso su richiesta del Garante o del singolo interessato.
Telecamere private: quando il singolo condomino può installarle
Il discorso cambia quando un condomino vuole installare una telecamera a protezione del proprio appartamento. In questo caso non è necessaria alcuna delibera assembleare. Lo consente il principio di autonomia del singolo, previsto dalla normativa europea per le riprese di carattere esclusivamente domestico o personale.
Il limite però è stringente: l’inquadratura deve riguardare esclusivamente l’area privata. Non può riprendere lo spazio comune antistante, non può inquadrare la porta del vicino, il suo balcone o qualsiasi altra zona che non sia di pertinenza del proprietario della telecamera. Chi eccede questi limiti risponde delle proprie azioni, anche penalmente.
I cartelli di videosorveglianza sono obbligatori
Un elemento che spesso viene dimenticato, sia nei condomini che installano impianti comuni sia nei privati, è la cartellonistica informativa. La presenza di telecamere deve essere segnalata con appositi cartelli ben visibili, leggibili in qualsiasi condizione di luce.
Il cartello deve indicare che l’area è sorvegliata, chi è il titolare del trattamento, per quale finalità le immagini vengono raccolte e come contattare il responsabile per esercitare i propri diritti (accesso, cancellazione). Non è una formalità opzionale: la sua assenza costituisce una violazione del GDPR.
Conservazione delle immagini: i tempi sono brevi
Le immagini delle telecamere non si possono tenere per sempre. La regola, in generale, parla chiaro: le registrazioni vanno cancellate entro 24 o 48 ore. Solo in casi particolari come una denuncia, un’indagine, una richiesta delle forze dell’ordine, il termine può allungarsi fino a 7 giorni.
Tra le misure più consigliate c’è la cancellazione automatica dei filmati. Non solo per una questione pratica: evitare accumuli “per dimenticanza” è uno degli aspetti che il Garante privacy controlla subito durante le ispezioni.
Chi può accedere alle registrazioni
L’accesso ai filmati è riservato all’amministratore, al responsabile della protezione dei dati e alle forze dell’ordine. Un singolo condomino che voglia visionare le registrazioni deve presentare una richiesta formale, indicare le ragioni della richiesta e, in genere, disporre di una denuncia presentata alle autorità. La visione avviene sotto supervisione.
Non è possibile accedere liberamente alle registrazioni per curiosità o per verificare i comportamenti degli altri residenti. Sarebbe una violazione della privacy, oltre che un uso improprio dello strumento.
Cosa rischia chi non rispetta le regole
Le sanzioni possono colpire il condominio, l’amministratore o il singolo condomino, a seconda di chi ha commesso la violazione. Sul piano amministrativo sono previste sanzioni pecuniarie anche significative. Sul piano civile è possibile il risarcimento del danno a favore di chi ha subito la violazione della propria privacy. In alcuni casi si configurano anche responsabilità penali.
La videosorveglianza condominiale è uno strumento utile, ma solo se usato correttamente. Un impianto mal gestito non protegge nessuno e espone chi lo gestisce a rischi concreti. La strada giusta è quella della trasparenza, della delibera assembleare formalmente corretta e del rispetto della normativa privacy. Non c’è altra via.
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