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Assemblea condominiale e lavori straordinari: come vengono approvati

11 Giu 2026 | Assemblee condominiali

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Ogni volta che si parla di approvazione dei lavori straordinari in assemblea condominiale, la confusione è quasi sempre garantita. C’è chi non sa quanti voti servono, chi non capisce perché la prima convocazione vada quasi sempre deserta, chi si chiede se basta alzare la mano o se bisogna rispettare un iter preciso. La risposta è che sì, c’è un iter, e non è facoltativo.

Non si tratta però di una procedura kafkiana. Una volta capita la logica che c’è dietro, tutto diventa più gestibile.

Prima di tutto: la convocazione dell’assemblea

Nessun lavoro straordinario può partire senza che l’assemblea si sia espressa. Il punto di partenza è sempre la convocazione, compito che spetta all’amministratore. Nell’ordine del giorno deve comparire in modo esplicito la voce relativa all’intervento: non basta una generica dicitura su “manutenzione”, occorre che i condomini sappiano su cosa stanno per votare.

Questo perché il diritto di ogni proprietario a essere informato preventivamente non è una formalità. È una garanzia. Chi non sa cosa si deciderà non può prepararsi, documentarsi, eventualmente chiedere chiarimenti. Una delibera approvata senza un ordine del giorno chiaro è impugnabile.

I quorum per i lavori straordinari: prima e seconda convocazione

Per capire quanti voti servono, bisogna distinguere due livelli: il quorum costitutivo (quanti condomini devono essere presenti perché l’assemblea sia valida) e il quorum deliberativo (quanti devono votare a favore perché la delibera passi).

In prima convocazione occorre la presenza di almeno metà più uno dei condomini. Per la manutenzione straordinaria ordinaria, la delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi su mille.

In seconda convocazione i requisiti si allentano sul fronte costitutivo (basta un terzo dei condomini), ma per i lavori straordinari di notevole entità la soglia deliberativa rimane alta: serve comunque la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi, sia in prima che in seconda convocazione. Non c’è scorciatoia.

Per gli interventi straordinari di minore entità, invece, la seconda convocazione è più flessibile: è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio, cioè 334 millesimi su mille.

Innovazioni e modifiche: le soglie cambiano ancora

Non tutti i lavori rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria classica. Alcune opere mirano a migliorare l’uso o il rendimento delle parti comuni, e in questo caso si parla di innovazioni. Trasformare un lastrico solare in terrazzo accessibile, allargare il portone d’ingresso: sono esempi tipici. Per approvarle in seconda convocazione serve la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi dei millesimi.

Se invece si tratta di modificare la destinazione d’uso di una parte comune, i requisiti salgono ulteriormente: quattro quinti dei condomini presenti che rappresentino quattro quinti dei millesimi. Parliamo di soglie molto alte, pensate apposta per interventi che incidono profondamente sulla struttura comune del condominio.

Il fondo speciale per i lavori straordinari: non è facoltativo

Una volta approvati i lavori, l’assemblea ha un obbligo preciso: costituire un fondo speciale di importo pari al costo degli interventi deliberati. Non è una buona prassi, è un requisito di legge previsto dall’articolo 1135 del codice civile. Il fondo è vincolato: i soldi che vi confluiscono possono essere usati soltanto per quei lavori, nient’altro.

La logica è chiara. Il fondo tutela il condominio nel caso in cui qualche proprietario non paghi la propria quota, garantisce alla ditta appaltatrice che le somme dovute sono già accantonate, e protegge i condomini virtuosi dal dover coprire le inadempienze degli altri.

Il pagamento alla ditta avviene solo al termine dei lavori e dopo il collaudo. Se il contratto prevede pagamenti a stati di avanzamento, il fondo può essere costituito per tranche successive, ma il principio rimane: prima si raccolgono i fondi, poi si paga.

Il capitolato e la scelta della ditta appaltatrice

Prima di chiedere i preventivi, occorre redigere un capitolato: un documento tecnico che descrive le opere da realizzare, con le relative quantità, ma senza indicare i prezzi. Serve appunto per chiedere a più ditte di quotare le stesse identiche lavorazioni, così da poter confrontare le offerte su basi omogenee.

I preventivi raccolti vengono poi discussi in una seconda assemblea. L’assemblea non è obbligata a scegliere il preventivo più basso. Può tenere conto dell’affidabilità dell’impresa, delle referenze, delle condizioni di pagamento, delle esperienze dirette di qualche condomino.

Nella stessa occasione, l’assemblea nomina anche il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza e il responsabile di cantiere. Sono figure obbligatorie per legge, non dettagli trascurabili.

Approvazione dei lavori straordinari e condomini morosi

È uno scenario purtroppo frequente: la delibera viene approvata regolarmente, i lavori partono, ma qualcuno non paga la propria quota. In quel caso l’amministratore può avviare un’azione di recupero crediti, chiedendo un decreto ingiuntivo. Il condomino moroso può opporsi solo se ha impugnato la delibera nei trenta giorni previsti dalla legge.

C’è però un caso in cui il condomino può legittimamente rifiutarsi di pagare fin dall’inizio: quando si tratta di un’innovazione che presenti tre caratteristiche precise. Deve essere gravosa sul piano economico, voluttuaria e non necessaria per la conservazione delle parti comuni, e infine utilizzabile separatamente, cioè fruibile solo da una parte dei condomini.

Quando non serve il consenso dell’assemblea per i lavori

Esiste qualche eccezione alla regola del voto assembleare? Sì, anche se riguarda una situazione molto specifica. Il proprietario dell’ultimo piano ha il diritto di sopraelevare, aggiungendo nuovi piani o nuove costruzioni, senza bisogno del consenso degli altri condomini, a condizione di essere titolare esclusivo del sottotetto.

Al di fuori di questi casi limite, però, il principio resta invariato: qualsiasi intervento su una parte comune richiede il confronto in assemblea, il raggiungimento dei quorum previsti e il rispetto dell’iter deliberativo. Non ci sono scorciatoie, e chi prova a bypassare questo percorso si espone quasi sempre a contestazioni.

 

 


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