Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può chiedere la vendita del suolo e dei materiali, salvo che sia stata deliberata la ricostruzione.
Se l’edificio perisce solo in parte, e la parte che resta rappresenta più dei tre quarti del valore dell’intero, il condominio deve ricostruire le parti distrutte, e ciascun condomino è tenuto a contribuire nelle spese in proporzione dei suoi diritti sulle parti comuni.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione deve cedere agli altri condomini i suoi diritti, secondo la stima che ne sia fatta, salvo che preferisca cedere l’intero edificio.




