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Amministrazione condomini

Attualità condominiale

Assemblee condominiali

Gestione dei condomini

Lavori e manutenzione

Normative e Codice Civile

Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
Art. 1117 c.c. | Parti comuni dell’edificio
Art. 1117-bis c.c. | Ambito di applicabilità
Art. 1117-ter c.c. | Modificazioni delle destinazioni d’uso
Art. 1117-quater c.c. | Tutela delle destinazioni d’uso
Art. 1118 c.c. | Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Art. 1119 c.c. | Indivisibilità
Art. 1120 c.c. | Innovazioni
Art. 1121 c.c. | Innovazioni gravose o voluttuarie
Art. 1122 c.c. | Opere su parti di proprietà o uso individuale
Art. 1122-bis c.c. | Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 1122-ter c.c. | Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Art. 1123 c.c. | Ripartizione delle spese
Art. 1124 c.c. | Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
Art. 1125 c.c. | Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Art. 1126 c.c. | Lastrici solari di uso esclusivo
Art. 1127 c.c. | Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio
Art. 1128 c.c. | Perimento totale o parziale dell’edificio
Art. 1129 c.c. | Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
Art. 1130 c.c. | Attribuzioni dell’amministratore
Art. 1130-bis c.c. | Rendiconto condominiale
Art. 1131 c.c. | Rappresentanza
Art. 1132 c.c. | Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Art. 1133 c.c. | Provvedimenti presi dall’amministratore
Art. 1134 c.c. | Gestione di iniziativa individuale
Art. 1135 c.c. | Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Art. 1136 c.c. | Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
Art. 1137 c.c. | Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Art. 1138 c.c. | Regolamento di condominio
Art. 1139 c.c. | Rinvio alle norme sulla comunione

Art. 1117-ter c.c. – Modificazioni delle destinazioni d’uso

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

La convocazione dell’assemblea deve indicare, a pena di nullità, le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.

La deliberazione deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.