Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve indicare, a pena di nullità, le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.
La deliberazione deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.




