Art. 1133 del Codice Civile – Provvedimenti presi dall’amministratore
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Consulta il Codice Civile Condominio
Per approfondire la normativa che regola il condominio, puoi consultare il Codice Civile Condominio aggiornato con il testo completo degli articoli 1117-1138, le disposizioni di attuazione e le principali norme che disciplinano parti comuni, amministratore, assemblea e diritti dei condomini.