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Amministrazione condomini

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Gestione dei condomini

Lavori e manutenzione

Normative e Codice Civile

Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
Art. 1117 c.c. | Parti comuni dell’edificio
Art. 1117-bis c.c. | Ambito di applicabilità
Art. 1117-ter c.c. | Modificazioni delle destinazioni d’uso
Art. 1117-quater c.c. | Tutela delle destinazioni d’uso
Art. 1118 c.c. | Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Art. 1119 c.c. | Indivisibilità
Art. 1120 c.c. | Innovazioni
Art. 1121 c.c. | Innovazioni gravose o voluttuarie
Art. 1122 c.c. | Opere su parti di proprietà o uso individuale
Art. 1122-bis c.c. | Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 1122-ter c.c. | Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Art. 1123 c.c. | Ripartizione delle spese
Art. 1124 c.c. | Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
Art. 1125 c.c. | Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Art. 1126 c.c. | Lastrici solari di uso esclusivo
Art. 1127 c.c. | Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio
Art. 1128 c.c. | Perimento totale o parziale dell’edificio
Art. 1129 c.c. | Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
Art. 1130 c.c. | Attribuzioni dell’amministratore
Art. 1130-bis c.c. | Rendiconto condominiale
Art. 1131 c.c. | Rappresentanza
Art. 1132 c.c. | Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Art. 1133 c.c. | Provvedimenti presi dall’amministratore
Art. 1134 c.c. | Gestione di iniziativa individuale
Art. 1135 c.c. | Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Art. 1136 c.c. | Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
Art. 1137 c.c. | Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Art. 1138 c.c. | Regolamento di condominio
Art. 1139 c.c. | Rinvio alle norme sulla comunione

Art. 1118 c.c. – Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, salvo che il titolo disponga altrimenti.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare.

Il condomino può rinunziare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il condomino resta tenuto a contribuire al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.