Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.
L’amministratore dura in carica un anno e si intende rinnovato per eguale durata.
L’assemblea può revocarlo in ogni tempo.
Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
- l’omessa apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio;
- la gestione secondo modalità tali da generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
- l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva per la riscossione delle somme dovute al condominio;
- l’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1130, numeri 6), 7) e 9);
- l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma.
In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
L’incarico di amministratore è subordinato alla presentazione ai condomini, al momento della nomina e ad ogni rinnovo, dei dati anagrafici e professionali, del codice fiscale, della sede legale e della partita IVA, se trattasi di società, nonché del locale ove si trovano i registri di cui all’articolo 1130, numeri 6) e 7), e dei giorni e delle ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
L’amministratore è tenuto altresì ad affiggere sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa indicante le proprie generalità, il domicilio e i recapiti, anche telefonici.
In mancanza dell’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino, chi ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria la nomina di un amministratore.
Chiunque cessa dall’incarico di amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi.




