Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente non è tenuto a contribuire alle spese del giudizio nel caso di soccombenza, salvo che l’esito della lite sia stato favorevole al condominio.
Se il condomino dissenziente ha tratto vantaggio dalla lite, è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.




