L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, purché rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità, devono sempre essere prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che concernono le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal quinto comma.
Le deliberazioni che concernono le innovazioni previste dal secondo comma dell’articolo 1120 devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.




